Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 17 TOLLERANZE DI COSTRUZIONE

1. Ai fini delle verifiche di conformità delle opere e degli interventi urbanistico - edilizi di qualsiasi tipo è ammessa una tolleranza pari al 2% delle misure nominali relative ad altezze, superfici. cubature e/o distanze previste nel progetto allegato al titolo abilitativo.

2. Le tolleranze di costruzione, come disciplinate dal presente articolo, indicano il valore massimo entro il quale eventuali errori di carattere esecutivo non costituiscono alterazione dei parametri urbanistici ed edilizi.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19