Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 11 GLI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI

1. Si attuano mediante intervento urbanistico - edilizio diretto tutte le previsioni del Regolamento Urbanistico non subordinate alla preventiva approvazione dei Piani Attuativi dei cui all’art. 12 o dei Progetti Unitari di cui all’art. 13.

2. Gli interventi edilizi diretti, come definiti agli artt. 78, 79 e 80 della LR.1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti alle seguenti tipologie di atti:

  • - Interventi eseguiti senza titolo abilitativo (art.80, comma 2, LRT 1/2005);
  • - Interventi soggetti a semplice comunicazione (art.80, comma 2, LRT 1/2005);
  • - Interventi soggetti a Permesso di Costruire (PC) (art.78, comma 1, LRT 1/2005);
  • - Interventi soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) (art.79 LRT. 1/2005);
  • - Progetti per opere pubbliche (art.78, comma 2, LRT.1/2005);

3. Il rilascio e/o l’efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta a cura e spese dell’interessato, atta a garantire l’interesse pubblico o generale e/o il rispetto di determinate condizioni, nel caso in cui l’intervento urbanistico - edilizio privato:

  • - comporti la preventiva o contestuale esecuzione di opere di urbanizzazione da parte dell’avente titolo a scomputo del contributo dovuto per i relativi oneri;
  • - comporti l’esecuzione di interventi di sistemazione ambientale;
  • - rientri in altre fattispecie per le quali la stipula di una convenzione sia prevista dalle presenti norme o dalle vigenti leggi.

4. Le zone che nel territorio urbanizzato sono soggette a Intervento Edilizio Diretto di nuova edificazione sono individuate nelle tavole del R.U. con apposita campitura e sono contrassegnate dalla sigla IED seguita da un numero progressivo.

5. Ogni Intervento Edilizio Diretto di nuova edificazione è disciplinato da una Scheda Norma allegata e parte integrante delle presenti norme (Allegato C)

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19