Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 9 MISURE DI SALVAGUARDIA

1. A partire dall'adozione del Regolamento Urbanistico si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 61 della L.R. 1/2005.

2. Per tutto il periodo di applicazione della salvaguardia il Comune sospende ogni determinazione sulle domande di Permesso di Costruire in contrasto con lo strumento della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio adottati. E’ inoltre sospesa l’efficacia delle Segnalazioni Certificate di Inizio di Attività per le quali non sia decorso il termine dei venti giorni dalla presentazione. Tale sospensione opera fino all'entrata in vigore del R.U. e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione.

3. L’entrata in vigore del Regolamento Urbanistico comporta, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.P.R. 380/2001, la decadenza dei permessi a costruire o delle Segnalazioni Certificate di Inizio di Attività in contrasto con esso, salvo che i relativi lavori siano già iniziati e siano completati entro tre anni dalla data di inizio.

5. Le varianti ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del Regolamento urbanistico sono valutate:

  • - nel caso di varianti non essenziali, come definite all’art. 133 della L.R. 1/2005: con riferimento alla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio dell’originario permesso di costruire;
  • - nel caso di varianti essenziali, come definite all’art. 133 della L.R. 1/2005: con riferimento alla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio del permesso di costruire in variante.

6. In ogni caso è fatta salva la facoltà del richiedente di optare per l’applicazione della normativa urbanistica vigente al momento del rilascio del permesso di costruire in variante.

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19