Art. 5 POTERI DI DEROGA
1. Ai sensi dell’art. art. 54 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i., la disciplina prevista dal RU può essere derogata allorché siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:
- - si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali dell’intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;
- - si operi per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell’igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.
2. Al fine del superamento delle barriere architettoniche potranno essere consentiti inserimenti fuori sagoma dei vani ascensori e rampe se compatibili con le caratteristiche architettoniche dell’edificio, anche in deroga ai parametri del Regolamento Urbanistico.