Norme Tecniche del Regolamento Urbanistico

Art. 4 VALIDITÀ

1. Le previsioni del RU relative alla gestione degli insediamenti esistenti e quelle delle trasformazioni non materiali del territorio sono valide a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 55, comma 1 della L.R. n. 1/2005.

2. Le previsioni del RU relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i conseguenti vincoli preordinati all’espropriazione di cui all’art. 55, comma 4, lett. g) della L.R. n. 1/2005 e s.m.i. perdono efficacia trascorsi cinque anni dal giorno della pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del RU, se entro tale termine non sono stati approvati i relativi progetti esecutivi.

3. Nel caso le trasformazioni di cui al comma precedente siano previsti all'interno di piani attuativi o all'interno di interventi comunque con obbligo di convenzionamento di iniziativa privata, le previsioni del RU perdono efficacia allorché entro cinque anni dall’approvazione dello stesso piano non sia stata stipulata la relativa convenzione o non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune.

4. Le previsioni urbanistiche di cui sopra, una volta decadute, potranno:

  • - costituire oggetto di una apposita variante al Regolamento Urbanistico di validità quinquennale, che provvederà a confermarle nella precedente ubicazione ovvero, nel rispetto delle disposizioni del Piano Strutturale, a collocarle in luogo diverso;
  • - tornare nella disponibilità del Piano Strutturale in attesa che l’Amministrazione Comunale provveda, attraverso apposita variante al Regolamento Urbanistico con validità quinquennale, a disporne nuovamente la realizzazione.

5. Alla scadenza di ogni quinquennio dalla approvazione del Regolamento Urbanistico, l’Amministrazione Comunale redige un rapporto che ne accerta lo stato di attuazione e ne valuta gli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana

Ultima modifica Giovedì, 29 Giugno, 2023 - 08:19