Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 99 Reticolo idraulico e ambito di assoluta protezione del corso d'acqua

a) Il reticolo idraulico relativo al Comune di Reggello è costituito da:

  • - i corsi d'acqua individuati come fiumi e torrenti nel relativo elenco allegato alla deliberazione C.R. 27 marzo 2015, n. 37 (di approvazione del PIT con valenza di piano paesaggistico) che fissa, in materia di "disciplina del sistema idrografico", all'articolo n. 16, comma 4 (allegato L - e elaborato 7B) le modalità relative alla "ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice".
  • In tale elenco risultano:
toponimo corso d'acquacodice identificativo
- FIUME ARNO3
- TORRENTE CHIESIMONE162
- TORRENTE MARNIA400
- TORRENTE RESCO CASCESE E BORRO S.ANTONIO497
- TORRENTE VICANO DI SANT'ELLERO E FOSSO DEL BIFOLCO671
- TORRENTE VICANO DI PELAGO670
  • - gli ulteriori corsi d'acqua censiti all'allegato E del PIT fra cui risultano:
toponimo corso d'acquacodice identificativo
- FOSSO DELL'ABBATE2946
- FOSSO del BIFOLCO2947
- FOSSO DI CILIANA o CELANA2950
- FOSSO LAGACCIOLO2948
- FOSSO VICANO DI VALLOMBRSA2949
- FOSSO DI TRANA2952
- FOSSO DELLA ROMOLA2953
- FOSSO DI LECCIO O CONIORSI2954
- FOSSO DELLA TORNIA E TOFANAIA2955
- RIO DI LUCO OBORRO DI REDILUCO2957
- BORRO DI PITANO2960
- BORRO DEL PESCO O DI PRATOMOLLE2959
  • - tutti i segmenti di asta fluviale facenti parte del reticolo idrografico come individuati nel censimento cartografico di cui alla L.R. n. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. n. 9/2015.

b) Per tali corsi d'acqua, al di là dell''individuazione dei contesti fluviali di cui al comma 3, lettera a) del PIT, e per tutti i segmenti di asta fluviale facenti parte del reticolo idrografico come disposta dagli allegati alla L.R. n. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. n. 9/2015, compresi i tratti intubati e/o tombati, si prevede che all'interno della fascia di larghezza 10 ml misurata esternamente ai due ciglio di sponda e/o limiti esterno d'argine (base esterna dell'argine) i nuovi strumenti urbanistici non dovranno prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche ad eccezione delle opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché degli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico".

Tali prescrizioni non si applica alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

Sono fatte salve dalla prescrizione di cui sopra le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che soddisfino le seguenti condizioni:

  • - non siano diversamente localizzabili;
  • - non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
  • - non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali;
  • - non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 523/1904.

Il citato ambito corrisponde e coincide, generalmente, a quello di applicazione del R.D. 523/1904 (la cui applicazione si estende a tutte le "acque pubbliche"), dove, in particolare, sono vietati il tombamento, la realizzazione di nuove costruzioni, le modifiche morfologiche che possano alterare le condizioni di rischio idraulico e le modifiche del corso d'acqua stesso, salvo gli attraversamenti di infrastrutture pubbliche.

c) Con l'emanazione del superato Regolamento Regionale n. 53/R sono, comunque, decadute le efficace relative alle norme di salvaguardia degli ambiti idraulici A1, A2 e B di cui agli artt. 75 - 80 della Del. C.R. n. 12/2000.

d) Tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, in quanto pubblici ex art. 1 D.P.R. 238/99, a prescindere dalla loro inclusione o meno negli elenchi del PIT e/o nel reticolo di cui alla L.R. n. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. n. 9/2015, restano comunque assoggettati alle tutele idrauliche di cui al R.D. n. 523/1904.

e) Allo scopo di salvaguardare il sistema idrogeologico e l'equilibrio ecologico ambientale, qualunque intervento che provochi variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportanti sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti, è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dall'autorità idraulica competente.

In tutto il territorio comunale sono di norma vietati gli interventi di tombatura dei corsi d'acqua. Tutti gli interventi sui corsi d'acqua dovranno essere realizzati in sintonia con i precetti e prescrizioni di cui alla Del. C.R. n. 155 del 20.05.1997 "Direttive sui criterio progettuali per l'attuazione egli interventi in materia di difesa idrogeologica".

Per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata la impermeabilizzazione permanente del suolo.

Art. 100 Aree interessate da disposizioni della pianificazione sovraccomunale

Piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'arno

a) Aree soggette a norma di attuazione n. 2 - Vincolo di non edificabilità (aree A)

Le aree A del Piano di Bacino stralcio Rischio Idraulico sono perimetrate negli stralci cartografici in scala 1:10.000 n. 337, 338, 372, 373, 407, 408, 441, 442 e 476 della A.d.B. Arno e riportate in sintesi nella tav. T.IDR.01 del PS. Sono le aree in cui sono previste gli interventi di piano per la mitigazione del rischio idraulico sulle quali si può procedere alla progettazione; sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta.

A seguito di opportune verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva di ciascun intervento, possono prevedersi modifiche alla perimetrazione delle aree A.

Altre aree, relative ad eventuali ulteriori interventi, assimilati agli interventi di piano quando siano finalizzati alla difesa del territorio dal rischio idraulico, possono essere assoggettate dall'Autorità di Bacino al regime di cui alla presente norma su richiesta delle amministrazioni interessate ovvero a seguito di ulteriori studi e verifiche.

Le fonti documentali e cartografiche che recano le singole variazioni sono trasmesse dall'Autorità di Bacino agli Enti ed alle Autorità interessate per quanto di competenza.

Ogni modifica e variazione necessaria è approvata previo parere favorevole del Comitato tecnico, con decreto del Segretario Generale, su istanza dell'amministrazione comunale nel cui territorio ricade l'area interessata dalla modifica.

Al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, l'avviso relativo alla proposta di modifica, esaminata dal Comitato Tecnico, viene pubblicato sul sito web dell'Autorità e sul bollettino regionale. La proposta, disponibile per la consultazione presso la sede dell'Autorità, è trasmessa anche alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente interessati.

Eventuali osservazioni possono essere presentate all'Autorità di bacino entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla proposta di modifica sul sito web dell'Autorità.

La proposta definitiva di modifica, tenuto conto delle osservazioni pervenute, è soggetta al parere del Comitato Tecnico e viene approvata con decreto del Segretario Generale.

La modifica approvata viene comunicata al Comitato Istituzionale.

Sono esclusi dal sopra citato vincolo di inedificabilità, purché non determinino un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso:

  • gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e quelli atti a perseguire miglioramento ambientale;
  • le opere di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico-sanitario riguardanti gli edifici esistenti, che non comportino aumenti di superficie coperta;
  • gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici;
  • gli interventi di ampliamento o di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano, previa concertazione tra enti ed Autorità di Bacino.

b) Aree soggette a norma di attuazione n. 3 - Disciplina di salvaguardia (aree B)

Le aree B del Piano di Bacino stralcio Rischio Idraulico sono perimetrate nello stralcio cartografico in scala 1:10.000 n. 442 della A.d.B. Arno e riportate in sintesi nella tav. T.IDR.01 de PS. Sono le aree per le quali si rendono necessarie ulteriori verifiche di fattibilità prima di procedere alla realizzazione degli interventi per la mitigazione dal rischio idraulico, sono soggette a vincolo di inedificabilità per garantire l'attuazione del Piano.

Successivamente alle necessarie verifiche di fattibilità tecnica per la realizzazione degli interventi, predisposte dall' Autorità di Bacino, le aree vincolate dalla presente norma possono diventare aree A ed assumono, in quel caso, il regime vincolistico di cui alla precedente norma n. 2.

Sulla base dei risultati delle suddette verifiche, le aree B possono essere svincolate, ove risultino non determinanti per il Piano.

A seguito di opportune verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva degli interventi, possono prevedersi modifiche alla perimetrazione delle aree B.

Ogni modifica e variazione necessaria è approvata previo parere favorevole del Comitato tecnico, con decreto del Segretario Generale, su istanza dell'amministrazione comunale nel cui territorio ricade l'area interessata dalla modifica.

Fatto salvo quanto previsto ai sensi della norma 2, sono altres&igrave escluse dal vincolo di cui alla presente norma, a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, ovvero che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste:

  • le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data di approvazione del Piano, ai sensi del Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come "zone A" (ovvero parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati urbani), come "zone B" (ovvero parti del territorio totalmente o parzialmente edificate) e come "zone D" di completamento (ovvero parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati), queste ultime limitate a quelle che non necessitano di piano urbanistico attuativo;
  • le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data di approvazione del Piano, come "zone E" (ovvero parti del territorio destinate ad usi agricoli), limitatamente agli impianti di acquacoltura e piscicoltura che non comportino la realizzazione di manufatti fissi, nei Comuni con strumenti urbanistici che prevedono la destinazione di aree all'attività suddetta e che facciano riferimento (o effetto) rispetto alle opportunità comunitarie, nazionali, regionali e locali;
  • le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data di approvazione del Piano stralcio Rischio Idraulico, siano state stipulate convenzioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva;
  • le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione per i quali, alla data di approvazione del Piano Stralcio Rischio Idraulico, siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva.
  • Possono altres&igrave essere escluse dal vincolo di cui alla presente norma, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla marginalità delle zone di intervento del piano attuativo rispetto alla previsione del Piano e a condizione che i Comuni interessati abbiano attuato il piano di protezione civile, previsto dalla Legge 225/1992 e dalla Legge regionale Toscana 42/1996:
  • le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data di approvazione del Piano, siano state stipulate convenzioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva;
  • le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione già approvati e convenzionati per i quali, alla data di approvazione del piano, siano state rilasciate concessioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva.

c) Aree soggette a norma di attuazione n. 5 - Aree di pertinenza fluviale lungo l'Arno e gli affluenti

Le aree di pertinenza fluviale, rappresentate nella "Carta delle aree di pertinenza fluviale dell'Arno e dei suoi affluenti" allegata al Piano di Bacino, tralcio Rischio Idraulico (negli stralci cartografici in scala 1:25.000 n. 69, 84 e 85 della A.d.B. Arno), devono essere salvaguardate, in generale, per la mitigazione del rischio idraulico.

Nella Carta delle aree di pertinenza fluviale sono comprese le aree di espansione del fiume, le aree destinate dal piano ad interventi di sistemazione dei corsi d'acqua, per lo più da adibire a casse di espansione o ad aree di laminazione per lo scolmo delle piene, nonché le zone di ristagno e di trattenimento delle acque in conseguenza di eventi meteorici eccezionali.

Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, le aree di pertinenza fluviale devono essere salvaguardate in generale anche per la mitigazione di altri rischi, idrogeologici e ambientali (zone da salvaguardare per la ricarica delle falde di pianura, per il recupero ambientale di aree degradate, per la conservazione di aree umide, etc.).

Gli enti e le autorità interessate, anche in forma coordinata, promuovono, nelle aree di pertinenza fluviale, la definizione di interventi e misure idonei a garantire il recupero, la salvaguardia e il miglioramento ambientale.

In tali aree, ove se ne verifichi la fattibilità e l'efficacia, devono essere realizzati interventi che contribuiscano ad un miglioramento del regime idraulico ed idrogeologico ai fini della difesa del territorio cos&igrave come definito negli strumenti programmatori e pianificatori di competenza.

La Carta, redatta in scala 1:25.000 e 1:200.000, è conservata in originale presso l'Autorità di Bacino.

Essa è suscettibile di modifiche ed integrazioni in riferimento sia alla cartografia e alla sua scala di restituzione, sia alla perimetrazione ed alla introduzione di eventuali ulteriori aree di salvaguardia ambientale a seguito dell'evolversi delle conoscenze del territorio e delle esigenze del sistema idraulico ed idrogeologico del bacino.

Le eventuali modifiche o integrazioni che si renderanno necessarie saranno registrate ed integrate nella relativa cartografia a cura dell'Autorità di Bacino. I conseguenti aggiornamenti sono approvati dal Comitato Istituzionale.

d) Aree soggette a norma di attuazione n. 6 - Carta guida delle aree allagate

Tali aree identificate in base agli eventi alluvionali significativi succedutisi nel periodo 1966-1999 e suddivise in "eventi ricorrenti e eccezionali" sono rappresentate negli i stralci cartografici in scala 1:25.000 n. 54, 69, 84 e 85 della A.d.B. Arno e riportate in sintesi nella tav. T.IDR.01 del PS.

La Carta, allegata al piano di bacino, stralcio Rischio Idraulico, è redatta in scala 1:25.000 e 1:200.000 ed è conservata in originale presso l'Autorità di Bacino.

Entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, le Amministrazioni Comunali, attraverso il recepimento delle linee guida provinciali dei Piani Territoriali di Coordinamento, ove esistenti, adotteranno le "Carte comunali delle aree allagate", restituite in scala 1:5000 e informatizzate secondo le direttive comunitarie e gli standard nazionali.

In caso di evento alluvionale i Comuni provvederanno altres&igrave, entro tre mesi, a perimetrare le aree allagate ed a trasmettere le perimetrazioni all'Autorità di Bacino per l'aggiornamento della "Carta guida delle aree allagate".

A seguito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio potranno aversi variazioni della delimitazione delle aree suddette, che dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Autorità di Bacino.

Fatto salvo quanto stabilito nelle norme 2 e 3, le opere che comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche, ricadenti nelle aree rappresentate nella "Carta guida delle aree allagate", potranno essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente ed accertato dall'Autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione il non incremento del rischio idraulico da esse determinabile o che siano individuati gli interventi necessari alle mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente all'esecuzione delle opere richieste.

Piano gestione rischio alluvioni (p.g.r.a.)

Le salvaguardie sovraccomunali ed i relativi azzonamenti relativi alle classi di pericolosità idraulica di cui al D.P.C.M. del 6.5.2005 "Approvazione del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.)" sono decaduti con l'adozione del Piano Gestione Rischio Idraulico (PGRA.) della U.o.M. Arno adottato durante il Comitato Istituzionale Integrato che si è svolto il 17 dicembre 2015 a Roma, secondo le due direttive europee 2000/60/CE e 2007/60/CE.

In seguito il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) della U.o.M. Arno è stato approvato, con delibera del Comitato Istituzionale Autorità di Bacino el fiume Arno n. 235 del 3 marzo 2016, unitamente alla relativa "Disciplina di Piano" che risulta pertanto entrata in vigenza.

Al nuovo piano/strumento territoriale di settore (PGRA) sono correlati le seguenti norme ed indirizzi cui subordinare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizi:

Aree a pericolosità da alluvione elevata P3 - Norme (v. art. 7 disciplina di piano del P.G.R.A.).

Si tratta delle aree per cui è stata verificata possibilità di esondazione i per tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni nel modello quantitativo elaborato dalla Autorità di Bacino del fiume Arno sull'Asta principale.

1. Nelle aree P3, riportate nelle perimetrazioni di cui alla Carta della pericolosità idraulica del P.G.R.A. della Autorità di Bacino del fiume Arno (stralci cartografici n. 337, 338, 372, 373, 407, 408, 409, 441, 442, 443, 476 e 477 in scala 1:10.000 - elaborati marzo 2016) e nella cartografia di PS tavv. T.IDR.07 (che delimita le stesse classi di pericolosità a seguito di studi di modellazione quantitativi sugli affluenti d'Arno in destra idraulica nel Comune di Reggello) per le finalità di cui all'art. 1 della disciplina di piano del P.G.R.A. della U.o.M. Arno, sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi sotto dettagliati, fatto salvo quanto previsto ai comma 2 e 3 dell'articolo 1 della citata disciplina di piano del P.G.R.A. della U.o.M. Arno:

1.1 Obiettivi per la salute umana

  • a) riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana;
  • b) mitigazione dei danni ai sistemi che assicurano la sussistenza e l'operatività delle strutture strategiche.

1.2. Obiettivi per l'ambiente

  • a) riduzione del rischio per le aree protette derivante dagli effetti negativi dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali;
  • b) mitigazione degli effetti negativi per lo stato ambientale dei corpi idrici dovuti a possibile inquinamento in caso di eventi alluvionali, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE.

1.3. Obiettivi per il patrimonio culturale

  • a) riduzione del rischio per il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali, storici ed architettonici esistenti;
  • b) mitigazione dei possibili danni dovuti ad eventi alluvionali sul sistema del paesaggio.

1.4. Obiettivi per le attività economiche

  • a) mitigazione dei danni alla rete infrastrutturale primaria;
  • b) mitigazione dei danni al sistema economico e produttivo pubblico e privato;
  • c) mitigazione dei danni alle proprietà immobiliari;
  • d) mitigazione dei danni ai sistemi che consentono il mantenimento delle attività economiche.

2. Nelle aree P3, riportate nelle perimetrazioni di cui alla Carta della pericolosità idraulica (stralci cartografici n. 337, 338, 372, 373, 407, 408, 409, 441, 442, 443, 476 e 477 in scala 1:10.000 - elaborati marzo 2016) e nella cartografia di PS tavv. T.IDR.07 (che delimita le stesse classi di pericolosità a seguito di studi di modellazione quantitativi sugli affluenti d'Arno in destra idraulica nel Comune di Reggello) per le finalità di cui all'art. 1 della disciplina di piano del PGRA. della U.O.M. Arno, l'Autorità di bacino si esprime sugli interventi di seguito elencati, in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA della U.O.M. Arno:

  • a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno e misure previste dal PGA;
  • b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini;
  • c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonchè degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico;
  • d) nuovi interventi relativi alla rete infrastrutturale primaria, se non diversamente localizzabili;
  • e) nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione, compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi; nonché interventi di ampliamento, di ristrutturazione di tali impianti e infrastrutture.

3. Fatto salvo le modifiche che l'Autorità di Bacino possa apportare alle mappe della pericolosità per alluvione a seguito della realizzazione e del collaudo di interventi previsti fra le "misure di protezione" del PGRA, nelle aree P3 non sono consentite:

  • a) previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
  • b) previsioni di nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
  • c) previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati.

4. Le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi nelle aree P3.

Aree a pericolosità da alluvione elevata P3 - Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio (v. art. 8 disciplina di piano del P.G.R.A.).

1. Fermo quanto previsto dalla Norma di PGRA per le aree P3 e fatto salvo le modifiche che l'Autorità di Bacino possa apportare alle mappe della pericolosità per alluvione a seguito della realizzazione e del collaudo di interventi previsti fra le "misure di protezione" del PGRA, nelle aree P3 per le finalità di cui all'art. 1 della disciplina di piano del PGRA della U.O.M. Arno le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio dovranno attenere ai seguenti indirizzi:

  • a) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica, alla riqualificazione e allo sviluppo degli ecosistemi fluviali esistenti, nonché le destinazioni ad uso agricolo, a parco e ricreativo - sportive;
  • b) sono da evitare le previsioni e le realizzazioni di nuove edificazioni, salvo che non siano possibili localizzazioni alternative. In ogni caso, le previsioni di nuova edificazione non diversamente localizzabili sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.
  • c) le previsioni e realizzazioni di interventi di ristrutturazione urbanistica sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.

Aree a pericolosità da alluvione media P 2 - Norme (v. art. 9 disciplina di piano del PGRA).

Si tratta delle aree per cui è stata verificata possibilità di esondazione i per tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni nel modello quantitativo elaborato dalla Autorità di Bacino del fiume Arno sull'Asta principale.

1. Nelle aree P2, riportate nelle perimetrazioni di cui alla Carta della pericolosità idraulica (stralci cartografici n. 337, 338, 372, 373, 407, 408, 409, 441, 442, 443, 476 e 477 in scala 1:10.000 - elaborati marzo 2016) e nella cartografia di PS tavv. T.IDR.07 (che delimita le stesse classi di pericolosità a seguito di studi di modellazione quantitativi sugli affluenti d'Arno in destra idraulica nel Comune di Reggello), per le finalità di cui all'art. 1 della disciplina di piano del PGRA della U.O.M. Arno sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, con riferimento agli obiettivi del PGRA in precedenza dettagliati (v. art. 1 comma 4 della disciplina di piano della U.O.M. Arno), fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti del presente articolo e all'art. 10 ella disciplina di piano del PGRA.

2. Nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1, l'Autorità di bacino si esprime sugli interventi di seguito elencati, in merito alla compatibilità degli stessi con il raggiungimento degli obiettivi di PGRA delle U.O.M. Arno:

  • a) misure di protezione previste dal PGRA delle U.O.M. Arno e misure previste dal PGA;
  • b) interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, ad eccezione delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e dei ripristini;
  • c) interventi di ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, riferite ai servizi essenziali, e della rete infrastrutturale primaria, nonché degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 dichiarati di interesse pubblico;
  • d) nuovi interventi relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e alla rete infrastrutturale primaria;
  • e) interventi di ampliamento, di ristrutturazione e nuovi impianti di potabilizzazione e depurazione compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi nonché gli impianti dichiarati di interesse pubblico di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, compresi i servizi a rete e le infrastrutture a questi connessi.

3. Le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi nelle aree P2.

Aree a pericolosità da alluvione media P2 - Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio (v. art. 10 disciplina di piano del PGRA).

1. Fermo quanto previsto all'art. 9 della disciplina di piano del PGRA della U.O.M. Arno (vedi sopra) e fatto salvo le modifiche che l'Autorità di Bacino possa apportare alle mappe della pericolosità per alluvione a seguito della realizzazione e del collaudo di interventi previsti fra le "misure di protezione" del PGRA, nelle aree P2 per le finalità di cui all'art. 1 della disciplina di piano del PGRA della U.O.M. Arno le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:

  • f) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero della funzionalità idraulica;
  • g) le previsioni di nuova edificazione sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico;
  • h) sono da evitare le previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi, se non diversamente localizzabili;
  • i) le previsioni di volumi interrati sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio idraulico.

Aree a pericolosità da alluvione bassa P1 - Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio (v. art. 11 disciplina di piano del PGRA).

Si tratta delle aree per cui è stata verificata possibilità di esondazione i per tempo di ritorno maggiore di 200 nel modello quantitativo elaborato dalla Autorità di Bacino del fiume Arno sull'Asta principale e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale .

1. Nelle aree P1 sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici garantendo il rispetto delle condizioni di mitigazione e gestione del rischio idraulico.

2. Le Regioni disciplinano le condizione di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi nelle aree P.1

Art. 101 Aree interessate da salvaguardie regionali sul rischio idraulico

REGOLAMENTO REGIONALE n. 53/R - "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche".

Si tratta delle aree ricadenti nelle perimetrazioni di cui alle classi I.4, I.3, I.2 e I.1 delle carte della pericolosità idraulica appositamente allestita per il presente supporto al nuovo PS a seguito di modellazione quantitativa sugli affluenti in destra idraulica d'Arno le cui perimetrazioni, allestite secondo le indicazioni normative riportate nel Regolamento regionale 53/R ai punto C.2 dell'allegato A, sono riportate in tavv. T.IDR.06 in scala 1:10.000.

Aree a pericolosità idraulica molto elevata I.4

Vi sono state incluse:

  • - aree interessate da allagamenti per eventi con Tr ≤ 30 anni;
  • - fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
    • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
    • b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata (I.4) è necessario rispettare i seguenti criteri:

  • a) sono da consentire nuove edificazioni o nuove infrastrutture per le quali sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio finalizzati alla messa in sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni;
  • b) è comunque da consentire la realizzazione di brevi tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti, con sviluppo comunque non superiore a 200 ml, assicurandone comunque la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  • d) relativamente agli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e/o di addizione volumetrica che siano previsti all'interno delle aree edificate, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza (porte o finestre a tenuta stagna, parti a comune, locali accessori e/o vani tecnici isolati idraulicamente, ecc), nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - sia dimostrata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, fatto salvo quanto specificato alla lettera l);
    • - sia dimostrato che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;
  • e) della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • f) fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche, accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere certificata l'abitabilità o l'agibilità;
  • g) fuori dalle aree edificate sono da consentire gli aumenti di superficie coperta inferiori a 50 metri quadri per edificio, previa messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni conseguita tramite sistemi di auto sicurezza;
  • h) deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e di tutte le funzioni connesse, tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni;
  • i) devono essere comunque vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, fatta esclusione per la realizzazione di attraversamenti per ragioni di tutela igienico-sanitaria e comunque a seguito di parere favorevole dell'autorità idraulica competente;
  • l) sono da consentire i parcheggi a raso, ivi compresi quelli collocati nelle aree di pertinenza degli edifici privati, purché sia assicurata la contestuale messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 30 anni, assicurando comunque che non si determini aumento della pericolosità in altre aree. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi a raso in fregio ai corsi d'acqua, per i quali è necessaria la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni;
  • m) possono essere previsti ulteriori interventi, diversi da quelli indicati nelle lettere dalla a) alla l) di cui al presente paragrafo, per i quali sia dimostrato che la loro natura è tale da non determinare pericolo per persone e beni, da non aumentare la pericolosità in altre aree e purché siano adottate, ove necessario, idonee misure atte a ridurne la vulnerabilità.

Aree a pericolosità idraulica elevata I.3

Vi sono state incluse:

  • - aree interessate da allagamenti per eventi relativi a tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni,
  • - fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
    • a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
    • b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata (I.3) sono da rispettare i criteri di cui alle lettere b), d), e) f), g), h), i) ed m) del precedente comma relativo alle aree I.4.

Sono inoltre da rispettare i seguenti criteri:

  • a) all'interno del perimetro dei centri abitati (come individuato ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 1/2005) non sono necessari interventi di messa in sicurezza per le infrastrutture a rete (quali sedi viarie, fognature e sotto servizi in genere) purché sia assicurata la trasparenza idraulica ed il non aumento del rischio nelle aree contermini;
  • b) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture, compresi i parcheggi con dimensioni superiori a 500 metri quadri e/o i parcheggi in fregio ai corsi d'acqua, per i quali non sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o non sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Fanno eccezione i parcheggi a raso con dimensioni inferiori a 500 mq e/o i parcheggi a raso per i quali non sono necessari interventi di messa in sicurezza e i parcheggi pertinenziali privati non eccedenti le dotazioni minime obbligatorie di legge;
  • c) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi idrologici e idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Ai fini dell'incremento del livello di rischio, laddove non siano attuabili interventi strutturali di messa in sicurezza, possono non essere considerati gli interventi urbanistico-edilizi comportanti volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 200 metri cubi in caso di bacino sotteso dalla previsione di dimensioni fino ad 1 chilometro quadrato, volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 500 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni comprese tra 1 e 10 kmq, o volumetrie totali sottratte all'esondazione o al ristagno inferiori a 1000 metri cubi in caso di bacino sotteso di dimensioni superiori a 10 kmq;
  • d) in caso di nuove previsioni che, singolarmente o complessivamente comportino la sottrazione di estese aree alla dinamica delle acque di esondazione o ristagno non possono essere realizzati interventi di semplice compensazione volumetrica ma,dovranno essere realizzati interventi strutturali sui corsi d'acqua o sulle cause dell'insufficiente drenaggio. In presenza di progetti definitivi, approvati e finanziati, delle opere di messa in sicurezza strutturali possono essere attivate forme di gestione del rischio residuo, ad esempio mediante la predisposizione di piani di protezione civile comunali;
  • e) per gli ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici di estensione inferiore a 50 mq per edificio non sono necessari interventi di messa in sicurezza.

Aree a pericolosità idraulica media I.2

Vi sono state incluse:

  • - aree interessate da allagamenti per eventi relativi a tempo di ritorno maggiore di 200 anni e minore/uguale a 500 anni,
  • - fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
    • a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
    • b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica media (I.2) per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

Aree a pericolosità idraulica bassa I.1

Vi sono state inserite aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

  • a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;
  • b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa (I.1) non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

Prescrizioni per locali interrati in aree classificate in classe di pericolosità idraulica I.4 e I.3

Nelle aree ricadenti in pericolosità idraulica molto elevata ed elevata (I.3 e I.4) gli interrati ed i seminterrati di nuova costruzione, ove non esclusi dalle salvaguardie sovraccomunali e/o da specifica normativa comunale, dovranno essere realizzati secondo le seguenti prescrizioni:

dovranno essere previste soglie fisiche di ingresso altimetricamente tarate in condizioni di sicurezza idraulica per Tr = 200 anni e comunque gli accessi a tali locali dovranno essere realizzati in modo da impedire l'ingresso delle acque in caso di esondazione per il citato tempo di ritorno;

dovranno essere, inoltre, raggiunte ulteriori condizioni di sicurezza relativamente ad un ulteriore franco di cm 50 sulla soglia tarata sul battente duecentenario di cui al precedente paragrafo anche con sistemi di autosicurezza non fissi (rimuovibili);

gli impianti tecnologici di qualsiasi natura dovranno essere realizzati in condizione di sicurezza idraulica per tempo di ritorno non inferiore a Tr = 200 anni o in condizioni intrinsecamente stagne;

è vietata la chiusura degli eventuali comparti interni (box, cantine, garage di pertinenza privata, ecc.) con basculanti in quanto in caso di allagamento l'apertura potrà essere impedita dalla pressione delle acque;

poiché, in ogni caso, potrebbero verificarsi fenomeni di ristagno per ridotto funzionamento della rete drenate superficiale, i locali interrati dovranno, in ogni caso, essere impermeabilizzati;

detti piani interrati dovranno essere muniti di pozzetto con pompa sollevante a livello dotata di generatore autonomo ubicato a quota di sicurezza rispetto al teorico battente di piena duecentenaria.

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2012, n. 21 - "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua".

Al fine della corretta valutazione in merito ai criteri di ammissibilità di interventi, e pertanto della loro valutazione e proposizione in fase di pianificazione urbanistica, si riportano per esteso le salvaguardie (prescrizioni, ammissibilità e divieti) di cui agli artt. 1 e 2 della Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21.

Art. 1 - Tutela dei corsi d'acqua

1. Non sono consentite nuove edificazioni, la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI).

2. Non sono consentiti i tombamenti dei corsi d'acqua di cui al comma 1, consistenti in qualsiasi intervento di copertura del corso d'acqua diverso dalle opere di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto all'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. Sono autorizzati dall'autorità idraulica competente, a condizione che sia assicurato il miglioramento o la non alterazione del buon regime delle acque e comunque il non aggravio del rischio idraulico derivanti dalla realizzazione dell'intervento, gli interventi di natura idraulica sui corsi d'acqua che comportano:

  • a) trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene;
  • b) impermeabilizzazione del fondo degli alvei;
  • c) rimodellazione della sezione dell'alveo;
  • d) nuove inalveazioni o rettificazioni dell'alveo.

4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica alle reti dei servizi essenziali non diversamente localizzabili, limitatamente alla fascia dei dieci metri, e alle opere sovrapassanti o sottopassanti il corso d'acqua che soddisfano le seguenti condizioni:

  • a) non interferiscono con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
  • b) non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempo di ritorno duecentennale;
  • c) non sono in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche);
  • d) sono compatibili con la presenza delle opere idrauliche esistenti ed in particolare dei rilevati arginali;
  • e) non interferiscono con la stabilità del fondo e delle sponde.

5. Ferma restando l'autorizzazione da parte dell'autorità idraulica competente, il divieto di cui al comma 1 non si applica altres&igrave:

  • a) alle opere finalizzate alla tutela del corso d'acqua e dei corpi idrici sottesi;
  • b) alle opere connesse alle concessioni rilasciate ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
  • c) agli interventi volti a garantire la fruibilità pubblica all'interno delle fasce di cui al comma 1, purché non compromettano l'efficacia e l'efficienza dell'opera idraulica e non alterino il buon regime delle acque;
  • d) alle opere di adduzione e restituzione idrica;
  • e) ai manufatti e alla manutenzione straordinaria delle costruzioni esistenti già in regola con le disposizioni vigenti.

6. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 3, 4, lettere b), c), d), e) e 5, lettera c), è dichiarato dai progettisti.

Art. 2 - Interventi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata

1. Nelle aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali (PRG) o dai PAI, come aree a pericolosità idraulica molto elevata, è consentita la realizzazione dei seguenti interventi:

  • a) opere di difesa e regimazione idraulica;
  • b) infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che siano preventivamente o contestualmente realizzate le opere per la loro messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare la pericolosità idraulica al contorno.

2. Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altres&igrave, la realizzazione degli interventi di seguito indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno:

  • a) ampliamento e adeguamento di opere pubbliche;
  • b) nuovi impianti e relative opere per la raccolta e la distribuzione della risorsa idrica, il convogliamento e la depurazione degli scarichi idrici, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti;
  • c) nuovi edifici rurali ubicati nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, oppure ampliamento o modificazione di quelli esistenti, salvo quanto previsto al comma 9, lettera g);
  • d) interventi di cui all'articolo 78, comma 1, lettere g) ed h) e all'articolo 79 della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal RU, salvo quanto previsto al comma 3 e al comma 9, lettera a).

3. Nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni di cui ai commi 4 e 5, sugli immobili esistenti ricadenti nelle aree di cui al comma 1, sono consentiti:

  • a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 79, comma 2, lettera a), della l.r. 1/2005;
  • b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 79, comma 2, lettera c), della l.r. 1/2005;
  • c) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 58 della l.r. 1/2005;
  • d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 79, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2005, se previsti dal PRG o dal RU.

4. Gli interventi di cui al comma 3, sono realizzati a condizione che:

  • a) sia assicurata l'assenza o l'eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di riduzione della vulnerabilità;
  • b) non si determini l'aumento dei rischi e della pericolosità idraulica al contorno.

5. Gli interventi di cui al comma 3, lettere b), c), e d) sono realizzati a condizione che non determinino:

  • a) creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d'uso residenziale o che comunque consenta il pernottamento;
  • b) aumento della superficie coperta dell'edificio oggetto di intervento.

6. Nelle aree di cui al comma 1, gli interventi comportanti rimodellazioni del terreno non rientranti nell'articolo 80, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2005, oppure la realizzazione di recinzioni o muri di cinta, sono consentiti solo nel caso in cui non determinano aumento del livello di pericolosità in altre aree.

7. Le opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, comprensive di quelle necessarie per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno, sono definite in uno specifico progetto allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), oppure presentato e valutato nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo; la realizzazione di tali opere costituisce presupposto per la regolarità degli interventi assentiti dai titoli abilitativi.

8. Il progettista produce l'asseverazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e comma 9, lettera g).

9. Il presente articolo non si applica:

  • a) agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla demolizione senza ricostruzione di edifici e manufatti esistenti, nonché alla sostituzione delle coperture in cemento amianto;
  • b) agli interventi previsti dai piani attuativi di iniziativa pubblica, privata, o pubblico-privata, con le relative opere di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge;
  • c) agli interventi previsti dai piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o pubblico-privata, per i quali è già stata stipulata convenzione o accordo preliminare, ai sensi del RU, prima della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano realizzati preventivamente, o contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria, gli interventi di messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare le condizioni di pericolosità idraulica al contorno;
  • d) ai progetti di opere pubbliche, previsti negli strumenti urbanistici vigenti, con le relative opere di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge;
  • e) agli interventi per i quali sia stato rilasciato il permesso di costruire, o sia stata presentata la SCIA, completa della documentazione necessaria, prima della data di entrata in vigore della presente legge;
  • f) agli interventi in aree che, al momento di entrata in vigore della presente legge, sono classificate in pericolosità idraulica molto elevata nel caso in cui, a seguito di ulteriori indagini o di opere di messa in sicurezza, risultino classificate dai piani di assetto idrogeologico in pericolosità idraulica inferiore al momento della presentazione della pratica edilizia per il permesso di costruire o per la SCIA;
  • g) alla realizzazione di annessi agricoli, che non costituiscono ostacolo al deflusso delle acque e non sottraggono volume di laminazione in relazione a inondazioni aventi tempo di ritorno duecentennale, funzionali alla gestione dell'azienda agricola e situati nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, purché, tramite convenzione o atto d'obbligo unilaterale di cui all'articolo 42, comma 7, della l.r.1/2005, sia stabilito di non modificare la destinazione d'uso degli stessi annessi agricoli.

Ambiti di applicazione dell' art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 21 per le zone a pericolosità idraulica molto elevata

Al fine di fugare possibili fuorvianti interpretazioni nella interpretazione della recente nomenclatura e classificazione della pericolosità idraulica di P.G.R.A. (che sostituisce la precedente di P.A.I. destituita di valenza a seguito dell'adozione dello stesso P.G.R.A. in data 17 dicembre 2015 e pertanto dopo la promulgazione della L.R. n. 21/2012) si riporta il seguente schema semplificativo relativo alla sintetica identificazione del campo di applicazione della L.R. n. 21/2012.

Pericolosità di R.R. 53/RPericolosità di P.A.I.Pericolosità di P.G.R.A.Tempo di ritorno correlato
I.4P.I.4P3Entro 30 anni
I.3P.I.3+P.I.2P2Fra 30 e 200 anni
I.2P.I.1P1Fra 200 e 500 anni (comunque oltre 200 anni)
I.1 (non correlato a tempo di ritorno)

Si definisce, pertanto, l'applicazione della L.R. n. 21/2012 sia alle zone classificate ad elevata pericolosità idraulica molto elevata (I.4) secondo i criteri del Reg. Reg. n. 53/R sia alle zone classificate ed elevata pericolosità idraulica dal P.G.R.A. in quanto identificate per il medesimo tempo di ritorno.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53