Statuto del Territorio del Piano Strutturale

Art. 99 Reticolo idraulico e ambito di assoluta protezione del corso d'acqua

a) Il reticolo idraulico relativo al Comune di Reggello è costituito da:

  • - i corsi d'acqua individuati come fiumi e torrenti nel relativo elenco allegato alla deliberazione C.R. 27 marzo 2015, n. 37 (di approvazione del PIT con valenza di piano paesaggistico) che fissa, in materia di "disciplina del sistema idrografico", all'articolo n. 16, comma 4 (allegato L - e elaborato 7B) le modalità relative alla "ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice".
  • In tale elenco risultano:
toponimo corso d'acquacodice identificativo
- FIUME ARNO3
- TORRENTE CHIESIMONE162
- TORRENTE MARNIA400
- TORRENTE RESCO CASCESE E BORRO S.ANTONIO497
- TORRENTE VICANO DI SANT'ELLERO E FOSSO DEL BIFOLCO671
- TORRENTE VICANO DI PELAGO670
  • - gli ulteriori corsi d'acqua censiti all'allegato E del PIT fra cui risultano:
toponimo corso d'acquacodice identificativo
- FOSSO DELL'ABBATE2946
- FOSSO del BIFOLCO2947
- FOSSO DI CILIANA o CELANA2950
- FOSSO LAGACCIOLO2948
- FOSSO VICANO DI VALLOMBRSA2949
- FOSSO DI TRANA2952
- FOSSO DELLA ROMOLA2953
- FOSSO DI LECCIO O CONIORSI2954
- FOSSO DELLA TORNIA E TOFANAIA2955
- RIO DI LUCO OBORRO DI REDILUCO2957
- BORRO DI PITANO2960
- BORRO DEL PESCO O DI PRATOMOLLE2959
  • - tutti i segmenti di asta fluviale facenti parte del reticolo idrografico come individuati nel censimento cartografico di cui alla L.R. n. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. n. 9/2015.

b) Per tali corsi d'acqua, al di là dell''individuazione dei contesti fluviali di cui al comma 3, lettera a) del PIT, e per tutti i segmenti di asta fluviale facenti parte del reticolo idrografico come disposta dagli allegati alla L.R. n. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. n. 9/2015, compresi i tratti intubati e/o tombati, si prevede che all'interno della fascia di larghezza 10 ml misurata esternamente ai due ciglio di sponda e/o limiti esterno d'argine (base esterna dell'argine) i nuovi strumenti urbanistici non dovranno prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche ad eccezione delle opere idrauliche, di attraversamento del corso d'acqua, degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché degli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico".

Tali prescrizioni non si applica alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti delle infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

Sono fatte salve dalla prescrizione di cui sopra le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che soddisfino le seguenti condizioni:

  • - non siano diversamente localizzabili;
  • - non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
  • - non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali;
  • - non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 523/1904.

Il citato ambito corrisponde e coincide, generalmente, a quello di applicazione del R.D. 523/1904 (la cui applicazione si estende a tutte le "acque pubbliche"), dove, in particolare, sono vietati il tombamento, la realizzazione di nuove costruzioni, le modifiche morfologiche che possano alterare le condizioni di rischio idraulico e le modifiche del corso d'acqua stesso, salvo gli attraversamenti di infrastrutture pubbliche.

c) Con l'emanazione del superato Regolamento Regionale n. 53/R sono, comunque, decadute le efficace relative alle norme di salvaguardia degli ambiti idraulici A1, A2 e B di cui agli artt. 75 - 80 della Del. C.R. n. 12/2000.

d) Tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale, in quanto pubblici ex art. 1 D.P.R. 238/99, a prescindere dalla loro inclusione o meno negli elenchi del PIT e/o nel reticolo di cui alla L.R. n. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. n. 9/2015, restano comunque assoggettati alle tutele idrauliche di cui al R.D. n. 523/1904.

e) Allo scopo di salvaguardare il sistema idrogeologico e l'equilibrio ecologico ambientale, qualunque intervento che provochi variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportanti sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti, è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dall'autorità idraulica competente.

In tutto il territorio comunale sono di norma vietati gli interventi di tombatura dei corsi d'acqua. Tutti gli interventi sui corsi d'acqua dovranno essere realizzati in sintonia con i precetti e prescrizioni di cui alla Del. C.R. n. 155 del 20.05.1997 "Direttive sui criterio progettuali per l'attuazione egli interventi in materia di difesa idrogeologica".

Per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata la impermeabilizzazione permanente del suolo.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:53