Statuto del Territorio del Piano Strutturale
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Art. 77 Disposizioni per la VAS e contenuti degli atti di governo del territorio.
1. Gli atti di governo del territorio sono assoggettati al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicate dalla l.r. 10/2010.
2. Gli atti di governo del territorio assoggettati al procedimento di VAS secondo quanto indicato dalla l.r. 10/2010 sono:
- a) il PO;
- b) i piani complessi di intervento;
- c) i piani attuativi, quando determinano variazioni degli strumenti della pianificazione sovraordinati;
- d) le varianti agli atti nei casi previsti dalla l.r. 10/2010.
3. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, di cui all'art. 8 della l.r. 10/2010, non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.
4. Le misure e le prescrizioni del PS congiuntamente a quanto indicato nel Rapporto ambientale, riferite alle componenti territoriali e più in generale alle risorse essenziali, costituiscono il riferimento principale per l'effettuazione delle valutazioni ambientali e strategiche degli atti di governo del territorio, in conformità alle norme, ai regolamenti e alle direttive regionali e nazionali in materia. La dimostrazione del loro rispetto è condizione per l'ammissibilità delle trasformazioni e degli interventi previsti negli atti di governo del territorio.
5. Ai sensi della l.r. 65/2014, gli atti di governo del territorio contengono:
- - le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;
- - la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.