Norme Tecniche di Attuazione

Art. 78. Barriere architettoniche

1.Costituisce parte integrante del P.O. il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), approvato con Del. G.M. 118 del 25/06/2014.

2.Gli interventi necessari per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento dei servizi igienici, degli accessi interni ed esterni, degli spazi essenziali per la vita e per la cura dei disabili, l’installazione di ascensori e montascale, sono consentiti in tutte le zone omogenee del Comune e su tutte le destinazioni urbanistiche. Tali interventi, se presentati da soggetti di cui all’art. 3 della L. 104/92, possono comportare anche i necessari ampliamenti volumetrici in deroga alle disposizioni delle presenti norme.

Art. 79. Edilizia sociale

1. Ai fini delle presenti norme si considera edilizia sociale ogni intervento di nuova edificazione o di recupero edilizio a destinazione residenziale finalizzato:

  • - alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
  • - alla realizzazione di alloggi sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008;
  • - a pratiche di affitto convenzionato e di vendita convenzionata a soggetti con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente in materia;
  • - a pratiche di autocostruzione assistita, ovvero ad un processo di produzione della costruzione nel quale i futuri proprietari realizzano materialmente le proprie abitazioni all'interno di un processo organizzato e guidato secondo un disciplinare approvato dall'Amministrazione Comunale;
  • - a pratiche anche diverse da quelle sopra elencate, comunque suscettibili di offrire risposta alle esigenze abitative di soggetti sociali deboli e/o svantaggiati.

2. Ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014, l'alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al DM 1444/68, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità di cui ai commi b) e c) del comma 3 del citato art. 63.

Art. 80. Aree interessate da previsioni del Piano comunale di protezione civile

1. Le aree interessate da previsioni del Piano comunale di protezione civile devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l'assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

2. Fatte salve diverse disposizioni del Piano comunale di protezione civile, nelle aree in oggetto possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente Piano Operativo, a condizione che non comportino:

− alterazioni significative alla morfologia dei terreni;

− interventi di nuova edificazione;

− installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;

− depositi di merci e materiali a cielo libero;

− altre modifiche o trasformazioni in genere che possono pregiudicare o ridurre l'efficacia delle previsioni contenute nel vigente Piano comunale di protezione civile.

Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico.

Art. 81. Salvaguardie e norme transitorie

1. Costituiscono salvaguardia del Piano Operativo fin dalla sua adozione le disposizioni indicate nelle presenti norme e negli elaborati che lo costituiscono.

2. Fatte salve le norme transitorie di cui ai successivi comma, sono consentiti, fino all'entrata in vigore definitiva del Piano Operativo, tutti gli interventi ammessi dalle presenti norme, salvo restrizioni maggiori contenute nella disciplina urbanistica in vigore o in salvaguardia.

3. Le misure di salvaguardia conseguenti all'adozione del presente Piano Operativo non si applicano:

  • a) alle istanze di titolo abilitativo, nonché a tutte le pratiche, presentate anteriormente alla data di adozione delle presenti norme;
  • b) alle SCIA presentate anteriormente alla data della deliberazione consiliare di adozione del P.O. medesimo.

4. L'entrata in vigore del Piano Operativo comporta la decadenza dei titoli abilitativi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

5. I Permessi a costruire, i titoli abilitativi rilasciati (e le dichiarazioni di inizio attività che abbiano conseguito efficacia ) prima della data di adozione del P.O. rimangono validi, con le consistenze ed i parametri urbanistici ed edilizi in esse contenuti, fino alle scadenze ivi previste ed ai sensi e con le limitazioni della legislazione vigente, ma decadono laddove alla data di approvazione del P.O. i lavori non abbiano avuto inizio.

6. Sono fatte salve tutte le misure di salvaguardia previste dal Piano Strutturale.

7. Le seguenti varianti al Regolamento Urbanistico adottate precedentemente al presente Piano Operativo e già conformi allo stesso, potranno concludere il loro iter procedurale in via anticipatoria:

  • - "26° Variante Urbanistica anticipatrice del 1° Piano Operativo per modifica ed ampliamento della perimetrazione della zona E9 già prevista all'interno dell'esistente zona E8 in frazione Leccio loc. Bruscheto", approvata con Del. C.C. n.37 del 09/06/2020 e pubblicazione Del. Approvazione definitiva BURT n.28 del 08/07/2020, esecutiva dal 07/08/2020;
  • - "Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello consistente nella modifica di alcuni articoli delle N.T.A. e delle relative tavole cartografiche finalizzata alla realizzazione di una G.S.V. in frazione Ciliegi di proprietà della soc. Marino fa mercato S.P.A.", adottata con Del. C.C. n. 21 del 02/04/2020;
  • - "Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello consistente nella modifica di alcuni articoli delle N.T.A. e delle relative tavole cartografiche finalizzata alla realizzazione di una G.S.V. in frazione Leccio denominata The Mall Firenze di proprietà della Soc. Gucci immobiliare leccio SRL, Tramor SRL, Leccio SRL e Sammezzano Outlet SRL", adottata con Del. C.C. n.43 del 07/07/2020;
  • - "Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello, finalizzata alla riperimetrazione dell'esistente zona E9 di propiretà della Soc. S.I.S. Società Incisana Sabbia SRL, posta in frazione Ciliegi Loc. Fornaci di Incisa", adottata con Del. C.C. n. 45 del 07/07/2020;
  • - "Variante sl R.U.C. per individuazione nuovca area D1S-3 all'interno dell'esistente area G2", pratica SUAP 338/2020, Provvedimento di non assoggettabilità a VAS del 26/06/2020, in attesa di Conferenza dei servizi SUAP.

8. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme. Eventuali varianti ai piani attuativi ed a programmi aziendali vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo; non sono ammesse varianti che comportino un incremento delle quantità edificabili previste.

9. Restano esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri atti abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo, cos&igrave come le variazioni essenziali ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione per cui sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di approvazione del Piano Operativo e, nel caso di opere pubbliche, le varianti migliorative cioè per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.

10. Sono sempre ammessi, purché nel rispetto delle norme per l'integrità delle risorse e la difesa dal rischio:

  • - gli interventi di pubblica utilità o di pubblico interesse proposti da Enti pubblici istituzionalmente competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale;
  • - gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico ed ambientale;
  • - gli interventi di manutenzione della rete dei fossi atti a ridurre il rischio idraulico e gli interventi di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali eccezionali;
  • - gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51