Norme Tecniche di Attuazione
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Art. 25. Mutamento della destinazione d'uso
1. Il cambio di destinazione d'uso (anche senza opere) è consentito in tutti gli edifici e/o locali, soltanto se conforme alla disciplina di cui al presente P.O. ed a condizione che, nel caso di edifici classificati, non comporti un'alterazione delle caratteristiche architettoniche ed ambientali dell'immobile.
2. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con riferimento alla superficie utile prevalente, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie principali, che poi verranno articolate al loro interno nei successivi articoli:
- - residenziale;
- - attività industriali ed artigianali;
- - attività commerciali all'ingrosso e depositi;
- - attività commerciali al dettaglio;
- - attività turistico-ricettive;
- - attività direzionali e di servizio private;
- - attività agricole;
- - attrezzature di servizio pubbliche;
3. Nei successivi articoli sono individuate le attività a cui si riferiscono le destinazioni d'uso principali, con esemplificate alcune loro articolazioni, che non devono essere considerate esaustive: altre attività non direttamente citate devono essere ricondotte alla definizione principale secondo il criterio dell'analogia.