Norme Tecniche di Attuazione

Art. 74. Fattibilità idraulica

Nel dettaglio le condizioni prescrittive per l’ammissibilità degli interventi ed i relativi criteri di fattibilità sono dettati in funzione delle varie casistiche:

Opere per la gestione del rischio alluvioni

  • - art. 8 L.R. n. 41/2018 per le “Opere per la gestione del rischio alluvioni”;

Interventi edilizi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato

  • - art. 10 L.R. n. 41/2018 per le “Limitazioni per le aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti”;
  • - art. 11 L.R. n. 41/2018 per “Interventi di nuova costruzione in aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti”;
  • - art. 12 L.R. n. 41/2018 per “Interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree a pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti”;
  • - art. 13 L.R. n. 41/2018 per “Infrastrutture lineari o a rete”;
  • - art. 14 L.R. n. 41/2018 per “Interventi in aree presidiate da sistemi arginali”;

Interventi edilizi all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato

  • - art. 16 L.R. n. 41/2018 per “Interventi edilizi fuori dal territorio urbanizzato”.

Al momento in cui si vada a ratificare un procedimento autorizzativo e/o atto di assenso comunque denominati ai sensi della L.R. 65/2014 (permesso di costruire, ex concessione edilizia – atto di assenso, ex autorizzazione edilizia e s.c.i.a.) in un’area classificata a pericolosità idraulica molto elevata (I.4) o a pericolosità per alluvione frequente e elevata (I.3) o a pericolosità per alluvione poco frequente sarà la stessa Amministrazione Comunale a valutarne l’effettiva conformità, in sede di rilascio dei sopra citati atti di assenso comunque denominati ai sensi della L.R. 65/2014, in merito ai dettami della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 41 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014” e sua modificazione di cui alla L.R. n. 7/2020.

Gli elaborati costituenti il supporto geologico – tecnico alla progettazione dovranno essere corredati da considerazioni, studi e verifiche idrologico – idrauliche (tempo di ritorno T = 200 anni) che servano da elemento prioritario per la realizzazione dell’intervento in condizioni di sicurezza idraulica e per l’obbligatoria definizione dei criteri di fattibilità idraulica.

2.Caratteristiche delle opere idrauliche

Qualora la fattibilità di un intervento sia subordinata alla realizzazione di opere idrauliche

  • - che assicurano l'assenza di allagamenti rispetto ad eventi poco frequenti,
  • - che riducono gli allagamenti per eventi poco frequenti, conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata (M1), unitamente ad opere di sopraelevazione, senza aggravio delle condizioni di rischio in altre aree,

le stesse devono essere realizzate prima o contestualmente all'attuazione della trasformazione urbanistico-edilizia previa verifica di compatibilità idraulica effettuata dalla struttura regionale competente. L'attestazione di agibilità degli immobili oggetto delle trasformazioni urbanistico-edilizie è subordinata al collaudo di tali opere idrauliche.

3.Caratteristiche delle opere di sopraelevazione

Qualora la fattibilità di un intervento sia subordinata alla realizzazione di opere di sopraelevazione, di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 8 della L.R. n. 41/2018, è richiesta la realizzazione (o lo spostamento) del piano di calpestio ad una quota superiore al battente con un relativo franco di sicurezza. In relazione alla situazione idraulica del territorio di Reggello si definiscono i seguenti franchi di sicurezza in relazione all’appartenenza dei corsi d’acqua di riferimento e/o interferenti al reticolo principale o al reticolo secondario:

  • • per aree esondabili da parte di corsi d’acqua relativi al reticolo principale – franco di sicurezza di 50 cm sul battente T 200;
  • • per aree esondabili da parte di corsi d’acqua del reticolo secondario – franco di sicurezza di 30 cm sul battente T 200 anni;
  • • per aree esondabili sia da parte di corsi d’acqua relativi al reticolo principale che secondario – franco di sicurezza di 50 cm sul battente T 200.

Nei casi in cui le condizioni di fattibilità idraulica degli interventi edilizi di cui alle presenti norme comportino opere di sopraelevazione l’altezza dell’edificio (HMax) prescritta si calcola dalla quota a cui va posto il piano di calpestio (pari alla quota del battente più il franco di sicurezza previsto).

4.Caratteristiche degli interventi di difesa locale

Qualora la fattibilità di un intervento sia subordinata alla realizzazione di interventi di difesa locale, ovvero interventi di protezione finalizzati a limitare la vulnerabilità del singolo elemento esposto all'evento alluvionale, si considerano idonei, a titolo esemplificativo, l'installazione di paratie a tenuta alle aperture dell'edificio con il contestuale adeguamento e messa in sicurezza degli impianti non in pressione (scarichi, cavidotti, sfiati ecc.) rispetto al battente riferito allo scenario per alluvioni poco frequenti (duecentennale).

Ai soli fini della gestione del rischio alluvioni è ovviamente ammessa anche la parziale o totale sopraelevazione per ridurre l'altezza della porzione di edificio esposta all'evento alluvionale.

Nei casi in cui le condizioni di fattibilità idraulica degli interventi edilizi di cui alle presenti norme comportino la realizzazione di interventi di difesa locale e il battente sia superiore a 1,5 m è ammessa la parziale sopraelevazione per ridurre l'altezza della porzione di edificio esposta all'evento alluvionale fino a ricondurla a 1,5 m: in tal caso l'altezza dell'edificio (HMax) prescritta si calcola dalla quota derivante dalla parziale sopraelevazione.

5.Condizioni per garantire il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree

Qualora la fattibilità di un intervento sia subordinata a garantire il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree sono ritenuti idonei a tale scopo:

  • a. opere o interventi che assicurino il drenaggio delle acque verso un corpo idrico recettore garantendo il buon regime delle acque;
  • b. opere o interventi diretti a trasferire in altre aree gli effetti idraulici conseguenti alla realizzazione della trasformazione urbanistico-edilizia, a condizione che:
    • - nell'area di destinazione non si incrementi la classe di magnitudo idraulica;
    • - sia prevista la stipula di una convenzione tra il proprietario delle aree interessate e il Comune prima della realizzazione dell'intervento;
  • c. uno specifico studio idraulico che documenti l'inidoneità dell'opera in progetto a determinare aggravio delle condizioni di rischio in altre aree. In linea di massima non sono comunque ritenuti idonei a determinare aggravio delle condizioni di rischio in altre aree gli interventi funzionali alla sopraelevazione che prevedano, sotto la quota del battente con relativo franco di sicurezza, esclusivamente opere di aggancio a terra (quali, a titolo esemplificativo, pilotis e vani scale) nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - i volumi sottratti alle inondazioni siano limitati al minimo indispensabile per garantire la stabilità dell'edificio e la funzionalità dell'accesso;
    • - non sia prevista alcuna funzione degli spazi derivanti dalla sopraelevazione;
    • - i manufatti sotto la quota del battente (con relativo franco di sicurezza) siano disposti in modo da non interferire con il corretto deflusso delle acque.

Tali condizioni di non aggravio devono comunque rispettare le indicazioni e prescrizioni di cui al comma 2, art. 8 della L.R. n. 41/2018.

6.Condizioni per garantire le misure preventive atte a regolare l'utilizzo di infrastrutture

Qualora la fattibilità di un intervento sia subordinata alla previsione di misure preventive atte a regolare l'utilizzo dell'infrastruttura in progetto in caso di eventi alluvionali sono ritenute idonee:

  • - laddove sia tecnicamente possibile, anche in relazione alla conformazione dell'infrastruttura, la stessa deve essere dotata di impianti e attrezzature idonee a impedirne l'uso in caso di eventi alluvionali quali semafori o barre mobili;
  • - nei casi in cui non sia possibile predisporre gli accorgimenti sopra indicati, come a titolo esemplificativo, nei parcheggi in linea o a pettine lungo strade esistenti, si dovrà predisporre idonea segnaletica informativa sulle modalità di utilizzo in caso di allerta meteo per rischio alluvioni da arancione a rosso emanato dal sistema di Protezione civile della Regione Toscana.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51