Norme Tecniche di Attuazione

Art. 28.4 Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.S.V.) inclusi in ELENCO D

1. Corrispondono agli edifici di più recente formazione, del tutto privi di valore architettonico, o se pur di impianto storico, profondamente e gravemente alterati rispetto alla loro configurazione originaria.

Interventi ammessi

2. Su tali immobili o complessi edilizi E.S.V. inclusi in elenco D sono consentiti tutti gli interventi previsti dall'art. 26 e dall'art.27 delle presenti norme e quanto previsto dalla zona omogenea di appartenenza.

3. Le trasformazioni dovranno rispettare le indicazioni della zona omogenea di appartenenza e dovranno essere attuate con tecnologie corrette ed in forme compatibili con i valori architettonici e del tessuto urbanistico in cui l'intervento ricade.

4. Per i fabbricati E.S.V. in elenco D ricadenti nel territorio rurale sono comunque ammessi gli interventi di cui all'art.2 della L.R.n.3/2017

5. In caso di sostituzione edilizia, la demolizione e ricostruzione , con eventuale cambio di destinazione d'uso, è ammessa qualora l'ingombro planimetrico rientri almeno per la parte prevalente all'interno della zona omogenea d'intervento ove graficamente rappresentata. Nei casi in cui tale area non risulti debitamente graficizzata, gli interventi sono ammessi nell'ambito dell'area di pertinenza come definita al successivo art.35.1 e comunque a distanza non superiore a 50 ml dal punto più vicino dei fabbricati esistenti, ivi compresi quelli oggetti di demolizione.

6. Gli edifici non censiti e non presenti nel 1954, s'intendono classificati E.S.V. e sottoposti alle norme del presente articolo.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51