Norme Tecniche di Attuazione

Art. 28. Classificazione degli edifici esistenti in base al loro valore storico - architettonico e ambientale e modalità generali di intervento edilizio-urbanistico

1. La presente normativa disciplina gli interventi ammissibili sul Patrimonio Edilizio Esistente - P.E.E. secondo la normativa vigente ed in particolare si pone come finalità primaria il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

  • a) Valorizzazione dell'assetto sociale e produttivo
  • b) Adeguamento ed integrazione dei servizi pubblici e collettivi carenti
  • c) Superamento delle condizioni di degrado e adeguamento statico, igienico, funzionale ed estetico degli edifici e degli alloggi
  • d) Tutela e valorizzazione dei caratteri culturali, espressivi ed ambientali e di testimonianza storica degli edifici e dell'assetto urbanistico
  • e) Promozione di tutti quegli interventi tendenti alla piena utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, anche con cambi delle destinazioni d'uso.

2. Gli edifici esistenti, ai fini della loro trasformabilità, sono classificati nel modo seguente:

  • - Edifici di rilevante valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.R.V.) di cui all'ELENCO A
  • - Edifici di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.Va.) di cui all'ELENCO B
  • - Edifici con elementi di valore sotto il profilo storico, architettonico e ambientale (E.E.V.) di cui all'ELENCO C
  • - Edifici di scarso valore sotto il profilo storico, architettonico ed ambientale (E.S.V.)di cui all'ELENCO D

3. Gli edifici ed i complessi edilizi di cui al comma 2 sono censiti nella Schedatura del Patrimonio edilizio esistente di cui all'Allegato A delle presenti norme e sono rappresentati nelle tavole di P.O. con apposita campitura.

4. Gli edifici ed i complessi edilizi esistenti al 1954 ed appositamente rappresentati delle tavole di P.O. sono disciplinati al successivo art.28.5.

5. Gli edifici ed i complessi edilizi che non trovano specifica rappresentazione nelle tavole di P.O. sono da considerarsi di valore nullo e su essi sono ammessi gli interventi previsti per gli edifici E.S.V. - in elenco D di cui al successivo art.28.4

6. Le proposte di modifica di classamento degli edifici possono essere avanzate dalla proprietà o dai soggetti aventi titolo, ovvero con procedura d’ufficio, in qualsiasi momento, purché corredate da apposita documentazione. La nuova classificazione, su proposta dell’Ufficio urbanistica, è approvata con specifica Variante al Piano Operativo.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51