Norme Tecniche di Attuazione

Art. 14. Piani Attuativi

1. I piani urbanistici attuativi sono strumenti di dettaglio adottati ed approvati dal Consiglio Comunale secondo le procedure della L.R. 65/2014 sono:

  • a) I Piani di Lottizzazione (PL) di cui all'art. 115 della L.R. 65/2014
  • b) I Piani Particolareggiati (PP) di cui all'art. 116 della L.R. 65/2014
  • c) I Piani per l'edilizia economica e popolare (PEEP) di cui all'art. 117 della L.R. 65/2014
  • d) I Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) di cui all'art. 118 della L.R. 65/2014
  • e) I Piani di Recupero del patrimonio edilizio (PdR) di cui all'art. 119 della L.R. 65/2014

2. Lo strumento urbanistico Piano Attuativo potrà essere di iniziativa e/o realizzazione pubblica o privata.

3. La disciplina per la formazione di tali Piani e i loro contenuti sono definiti dall'art. 110 e succ. della L.R. 65/2014 e s.m.i..

4. Ove non diversamente specificato dal Regolamento Edilizio i piani attuativi dovranno essere costituiti quantomeno dai seguenti elaborati:

  • a) planimetria di zona in scala 1:2000;
  • b) estratto di P.O. in scala 1:2000;
  • c) estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale delle proprietà;
  • d) elenco delle particelle, loro consistenza, nome dei proprietari esteso all'intera area d'intervento;
  • e) planimetria, in scala 1:500 o 1:1.000, che illustri lo stato di fatto e di diritto dell'area oggetto di intervento.
  • f) documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze;
  • g) rilievo strumentale del terreno, in scala 1:500 o 1:1.000, con quote altimetriche;
  • h) calcolo analitico e totale della Superficie territoriale d'intervento;
  • i) rilievo delle unità edilizie esistenti con particolare riferimento a quelle di valore storico o ambientale per le quali dovrà essere presentata una relazione storico-architettonica;
  • l) relazione geologica di fattibilità;
  • m) progetto planivolumetrico che illustri, con una relazione e con gli elaborati in scala 1:200 o 1:500, ciò che dell'esistente si intende conservare, i nuovi corpi di fabbrica, la consistenza e la destinazione d'uso dei fabbricati, la sagoma degli edifici e la loro sezione massima, le superfici fondiarie di pertinenza di ciascun fabbricato, le sistemazioni esterne, i servizi e gli impianti tecnologici, nonché le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che si intendono eseguire, incluse eventuali opere di regimazione idraulica.
  • n) illustrazione mediante plastico o fotomontaggi dell'inserimento dell'intervento sotto il profilo urbanistico ed ambientale, se richiesto;
  • o) relazione estimativa che contenga le specifiche di capitolato, le quantità ed i prezzi unitari, analitici e totali delle opere e delle aree da cedere e da realizzare con l'intervento;
  • p) schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità d'attuazione dell'intervento.

5. Il Piano di Recupero dovrà essere altres&igrave redatto nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni stabilite dal comparto di recupero ove ricade l'immobile, secondo gli allegati alle presento norme

6. I piani attuativi di iniziativa privata perdono efficacia nel caso in cui, entro cinque anni dalla approvazione del presente Regolamento, non sia stata stipulata la relativa convenzione.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51