Norme Tecniche di Attuazione

Art. 52. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Per l'autorizzazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si richiamano, per quanto direttamente efficaci, i contenuti delle Linee Guida emanate in attuazione al D.Lgs 29 dicembre 2003, n° 387.

2. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono solari termici e fotovoltaici, eolici, a biomassa, a biogas.

3. Ai fini delle presenti Norme, essi sono definiti:

in base alla collocazione:

  • - fotovoltaici e solari termici integrati in quanto progettati unitariamente nella nuova edificazione o negli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica di

edifici e manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;

  • - fotovoltaici e solari termici parzialmente integrati, in quanto collocati sulle coperture di edifici e di manufatti esistenti o comunque ammessi dalle presenti Norme;
  • - fotovoltaici e solari termici non integrati, in quanto collocati a terra;

in base alle finalità produttive:

  • - per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto consuma in loco la

maggior parte dell'energia che produce;

  • - per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola quando

il soggetto che realizza l'impianto produce energia ad integrazione del reddito

agricolo, come meglio stabilito dalla normativa vigente in materia;

  • - per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce

energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.

Ai fini del presente articolo si ricorda che l'autoproduzione comporta l'utilizzo per usi propri non inferiore al 70% del totale di energia elettrica prodotta.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51