Norme Tecniche di Attuazione

Art. 38.1 Aree per deposito materiali esistenti in zona agricola - De

1. Sono le aree esistenti, poste nel territorio rurale, destinate al deposito di materiali vari, quali materiali e attrezzature per l'edilizia, cernita e commercializzazione di inerti e materiali edili.

2. Per tali aree valgono le seguenti disposizioni:

  • - le aree destinate a deposito non devono superare mq 3000 e devono essere accessibili direttamente dalla viabilità pubblica esistente o tramite raccordi viari non superiori di norma a ml. 100,
  • - la superficie non permeabile deve essere contenuta nel 25% della superficie totale dell'area,
  • - la schermatura arborea dell'area sul perimetro è una condizione prescrittiva e deve raggiungere almeno mt 3,00 di altezza,
  • - la superficie coperta massima di eventuali manufatti edilizi da destinare a tettoie non può superare mq 100 e mq 40 per i locali da destinare ad uffici e servizi.

3. Gli interventi su dette aree sono assoggettati a permesso di costruire ed i manufatti edilizi ammessi sono funzionali alle attività consentite e non danno origine a diritti edificatori comunque riutilizzabili.

Ultima modifica Mercoledì, 13 Settembre, 2023 - 16:51